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ITNS - Regolamento d'istituto


Regolamento di disciplina degli alunni

                                                                                                           

Art. 1  PRINCIPI GENERALI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

Art. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI

MANCANZE

SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE

ORGANO COMPETENTE

Frequenza regolare

Assenze ripetute e non motivate

(A) Ammonizione con annotazione sul registro di classe.
(B) Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia

Docente

Capo d’Istituto

Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili

Mancanza di collaborazione nell’accertare la verità e le responsabilità

(A) Ammonizione

Docente
Capo d’Istituto

Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia

- Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.
- Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, ecc.

(A) Ammonizione

(B) Ammonizione

Docente

Capo d’Istituto

Assolvimento degli impegni di studio

Negligenza abituale

(A) Ammonizione
(B) Convocazione dei genitori

Docente
Docente Coordinatore
Capo d’Istituto

Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni

- Linguaggio e/o gesti offensivi
- Minacce
- Aggressione verbale/fisica
- Mancato rispetto delle proprietà altrui

(A) – (B)

(A) – (B)
(A) – (B)
(B) – (C)
(è previsto il risarcimento del danno)

Docente – Capo Istit.
Docente – Capo Istit.
Docente – Capo Istit.
Capo Ist. – Cons.Clas.
Docente – Capo Istit.

Comportamento corretto e collaborativo nell’ambito dello svolgimento dell’attività didattica

- Disturbo della lezione/attività
- Rifiuto a svolgere il compito assegnato
- Rifiuto a collaborare
- Dimenticanze ripetute del materiale scolastico

(A)
(A)
(A)
(A)

Docente
Docente
Docente
Docente
Convocazione del genitore da parte del docente coordinatore

 

Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza

 

Inosservanza non occasionale

(A) – (B)

Docente
Capo d’Istituto

Art. 2 – segue  - SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI

MANCANZE

SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE

ORGANO COMPETENTE

 

Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola

 

Danneggiamento volontario o colposo

(A) – (C)
(è previsto il risarcimento del danno)

Capo d’Istituto con Consiglio di Classe

 

Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici

Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario

(A) – (B) – (C)

 (è previsto il risarcimento del danno)

Docente
Capo d’Istituto Consiglio di Classe

Rispetto del divieto di uso del cellulare e\o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici

uso del cellulare e\o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici

(A) – (B) – (C)

Docente
Capo d’Istituto Consiglio di Classe

 

Art. 3 - CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI 

- Sono sempre temporanee.
- Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).
- Non possono influire sulla valutazione del profitto.

 VARI TIPI DI SANZIONI

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali.
In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.


A) AMMONIZIONE (da parte dei docenti) scritta sul diario e/o sul registro di classe


B) AMMONIZIONE (da parte del Preside) verbale o scritta sul registro di classe

N.B.

  • L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Preside verrà inviata alla famiglia per iscritto con lettera ordinaria e può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.
  • Dopo tre ammonizioni scritte sul registro di classe, sia dei docenti che del preside, ricevute dallo stesso studente il consiglio di classe si riunirà per deliberare se disporne l’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
(Disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente).
Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per:

- Valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica;
- Preparare il rientro a scuola.

 Art. 4 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto o tramite diario alle famiglie che hanno l’obbligo di vistare l’avviso o a mezzo lettera. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

Le sanzioni di tipo B vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

La sanzione di tipo C viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in composizione ristretta (solo docenti).

Per quanto attiene il rispetto del divieto di uso del cellulare e\o di altri apparati collegabili ad internet e di registrazione elettronici oltre alla sanzione disciplinare, l’apparato elettronico verrà spento e temporaneamente ritirato dal docente, dato in custodia al preside o ad un suo collaboratore  che lo riconsegnerà al genitore. Il genitore verificherà insieme  al preside o ad un suo collaboratore  se nella memoria dell’apparato vi siano immagini o audio non autorizzati ripresi a scuola e ne curerà la cancellazione. Per gli studenti maggiorenni l’apparato verrà loro riconsegnato al termine delle lezioni dietro rilascio di una dichiarazione che attesti l’assenza nell’apparato di immagini o audio non autorizzati ripresi a scuola.

Occorre tenere presente i seguenti aspetti:

·         L’allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, non può essere superiore ai 15 giorni.

·         Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola.

·         Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale la durata dell’allontanamento potrà essere superiore ai 15 giorni e sarà commisurata alla gravità della situazione.

·          Nel caso in cui vi sia pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica, la durata dell’allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi istituzionali di competenza).

·         Nei casi previsti dall’art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/’98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

 

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

 

·         In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

·         Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

·         L’alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l’allontanamento dalla scuola).

·         Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno.  

Art. 5 IMPUGNAZIONI

1)    Contro la sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Provveditore agli Studi (art. 328, commi 2 e 3 D. L.vo 16/04/1994, n° 297).

2)    Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo. 

Art. 6 ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:
- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A, B.
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa l’applicazione del Regolamento di disciplina.

L'organismo di garanzia è composto dai membri del Consiglio d’Istituto.

La designazione deve prevedere anche indicazione di un rappresentante supplente nel caso di incompatibilità dei titolare.

Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L’Organo di garanzia dura in carica tre anni e si rinnova automaticamente con l’elezione triennale del consiglio di istituto.
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità subentrano automaticamente i nuovi membri del Consiglio di Istituto.
In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.
 

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

 Parere Collegio Docenti seduta del 16/11/2006

Delibera Consiglio di Istituto seduta del 21/11/2006

 

 

 

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